Pubblicata il: 18/02/2021
La trasmissione dei dati delle erogazioni liberali, ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato, interesserà a partire dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) i seguenti soggetti:
Nel modello 730 precompilato 2021 entrano le erogazioni liberali al Terzo Settore: si parte con la comunicazione facoltativa.
La scadenza per la trasmissione della comunicazione è fissata al 16 marzo 2021, termine unico per i soggetti tenuti ad inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.
Alla luce dell’invio facoltativo previsto per i dati relativi al 2020, il decreto MEF del 3 febbraio 2021 dispone che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione. Sarà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
L'adempimento DIVENTERA' OBBLIGATORIO solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all'anno di imposta 2021.
La comunicazione delle erogazioni liberali, facoltativa per i dati relativi all’anno d’imposta 2020, dovrà contenere:
Si passerà dalla facoltà all’obbligo di invio a partire dalle spese sostenute nel 2021, con tempistiche così strutturate:
Tra i dati da comunicare, il decreto del MEF include inoltre l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.
In linea con l’obbligo di tracciabilità per l’accesso alle detrazioni fiscali, il decreto del 3 febbraio 2021 dispone che la comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo Settore dovrà contenere esclusivamente i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
A partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni contenute nel decreto del 3 febbraio si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Per quel che riguarda le istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni, si attende un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
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