5 per mille sanatoria per le escluse
Pubblicata il: 03/03/2010
Di seguito l'estratto del maxiemendamento approvato riguardante il cinque per mille: "All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni: Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:
23-quaterdecies.
Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
- il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009."
Il comunicato di CSVnet cliccando qui
Entro venerdì 30 aprile, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall'elenco definitivo del 5 per mille 2006, 2007, 2008 devono spedire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia del loro documento di identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell'agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti.
Maggiori informazioni sul sito di csvnet (vademecum).
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